27. Concessione di asylia a Teos da parte di Kydonia
Tipologia documentaria: lettera contenente un decreto
Supporto: stele
Datazione: 201 a.C. ca.
Provenienza: Teos, tempio di Dioniso
Collocazione attuale: Clandeboye House, Irlanda del Nord
Edd. LBW n. 64; Cauer 1883, n. 124; CIG 3055 (ll. 1-2); SGDI 5168; Michel, Recueil 54; Schwyzer 1923, n. 203; IC II 10 2* ➚PHI; Teos 50; Curty 1995, n. 43b (ll. 1-19); Rigsby, Asylia 139.
Cf. Brulé 1978, pp. 93-102; Kvist 2003; Ceccarelli 2005, pp. 361-369; Vinci 2008-2009.
Κυδωνιατᾶν ἁ πόλις καὶ οἱ ἄρχοντες Τηίων τᾶι βωλ[ᾶι]
καὶ τῶι δάμωι χαίρειν. ἐπειδὴ [Τήι]οι φίλοι καὶ συγγενεῖς
ὑπάρχοντες διὰ προγόνων τᾶι πόλει ψάφισμα καὶ πρεσ-
5βευτὰς ἀπεστάλκαντι Ἀπολλόδοτον καὶ Κωλώταν, οἳ
ἐπελθόντες ἐπὶ τὰν ἐκκλησίαν τό τε ψάφισμ⟨α⟩ ἀπέδω-
καν καὶ αὐτοὶ διελέγην ἀκολούθως τοῖς γεγραμμένοις
τὰν ἐκτενεστάταν σπουδὰν καὶ φιλοτιμίαν ποιιόμε-
νοι περὶ τῶ γενέσθαι τὰν καθιάρωσιν τῶι Διονύσωι τᾶς
10τε πόλιος καὶ τᾶς χώρας τᾶς Τηίων καὶ τὰν ἀσυλίαν, ἔτι
δὲ καὶ τἄλλα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς ἔνδοξα καὶ τίμια εἰς
τὸν θεὸν ψαφιξαμένος καὶ αὐτὸς συναύξεν καὶ αἰεί τι-
νος ἀγαθῶ παραιτίος γενέσθαι τῶι δάμωι καὶ ὅτι ταῦτα
ποιήσαντες ἀκόλουθα πράξομεν τᾶι τε [συγγενείαι καὶ τᾶι]
15ποτὶ τὸ θεῖον εὐσεβείαι καὶ τὰ μέγιστα χαρι[ξώμεθα τῶι]
δάμωι· ἀποκρίνασθαι Τηίοις φίλοις καὶ οἰκεί[οις ἐῶσιν δι-]
ότι τὸν Διόνυσον καὶ αὐτοὶ σεβόμεθα καὶ τὸν Τηίω[ν δᾶμον]
συγγενέα ὄντα ἀσπαζόμεθα καὶ ἐπαινῶμεν δ[ι]ό[τι κα-]
λῶς καὶ ἐνδόξως καὶ καταξίως τῶ⟦ι⟧ θεῶ⟦ι⟧ προεστάκαντι·
20ἕνεκα ὧν καὶ παρ’ ἁμῶν τὰ καλὰ καὶ τίμια δίδοται τῶι θεῶι
καὶ Τηίων τάν τε πόλιν καὶ τὰν χώραν ἀνίεμεν ἱερὰν καὶ
ἄσυλον νῦν τε καὶ εἰς τὸν ἄλλον χρόνον πάντα, καὶ πει[ρα-]
σώμεθα αἰεί τινος ἀγαθῶ παραίτιοι γίνεσθαι τῶι δάμωι
καὶ κοινᾶι καὶ ἰδίαι. εἰ καί τινες ἄγωντι Τηίος ἢ τὸς κατοικόν-
25τας παρ’ αὐτοῖς, οἱ κόσμοι καὶ ἄλλος ὁ λῶν Κυδωνια-
τᾶν ἢ Τηίων ἀφελόμενοι καὶ διδόντες τοῖς ἀδικη-
μένοις κύριοι ἔστωσαν. vac. ἔρρωσθε.
2: καὶ οἱ ἄρχοντες IC; καὶ οἱ κόσμοι CIG.
L’epistola, che appartiene alla serie dei documenti relativi alla concessione di asylia a Teos da parte di numerose città (per la quale cf. Rigsby, Asylia, pp. 280-325, Brulé 1978, pp. 93-102, Kvist 2003, Vinci 2008-2009), è particolarmente interessante per la conoscenza della realtà istituzionale di Kydonia. Il decreto, infatti, oltre a menzionare la polis come attore politico (l. 2), offre l’unica attestazione dell’ekklesia (l. 6) e dei cosmi (l. 25) della città.
Quanto agli ἄρχοντες menzionati alla linea 2 (κόσμοι nell’edizione di Boeckh, probabilmente per ipercorrettismo), più che un nome alternativo per indicare i κόσμοι dovuto all’influenza attica derivante dai rapporti di Kydonia con Atene – come suggerisce Margherita Guarducci (IC II, p. 119; cf. Bile, p. 339) – sembra invece un termine non corrispondente ad una figura istituzionale precisa ma indicante in modo generico l’insieme dei magistrati di Kydonia, tra i quali figurano senz’altro i cosmi. Il termine archontes, infatti, a Creta è impiegato nel periodo ellenistico anche ad Itanos (IC III 4 7 e 8), Knossos (IC I 8 6), Praisos (IC III 6 9) e Hierapytna (IC III 4 10), fatto che rende improbabile un’influenza ateniese all’origine della sua adozione. La genericità del termine sembra inoltre confermata dalla menzione di altre figure istituzionali più specifiche sia nelle due iscrizioni di Itanos e Knossos, IC III 4 7 e IC I 8 6, che nel caso di Kydonia.
La polis è presente solamente nella formula dei saluti iniziali dell’epistola, nei quali precede gli archontes, diversamente da quanto avviene abitualmente: nei casi di menzione congiunta di magistrati ed assemblee, infatti, i primi sono soliti precedere le seconde. Sia la polis che gli archontes, in ogni caso, si presentano come i rappresentanti della collettività civica e come responsabili delle relazioni estere, in quest’ultimo ambito coadiuvati dall’ekklesia.
L’ekklesia, presieduta dagli archontes della città, è addetta all’accoglienza degli ambasciatori di Teos; è ad essa inoltre che costoro consegnano il decreto inviato dalla propria città.
Per quanto riguarda i cosmi, l’impressione è che a Kydonia costoro si trovino in una posizione piuttosto marginale, senz’altro meno dominante di quanto avviene invece in altre città cretesi. L’unica attività che li vede coinvolti è la restituzione degli eventuali ostaggi teii, operazione che per di più non risulta nemmeno essere una loro prerogativa esclusiva: tale azione, stando al documento, può infatti essere compiuta da chiunque altro lo voglia (οἱ κόσμοι καὶ ἄλλος ὁ λῶν Κυδωνιατᾶν). L’impiego del termine archontes nel prescritto dell’epistola, inoltre, rende molto probabile la presenza di altre figure istituzionali di rilievo nel gruppo esteso dei magistrati: non si spiegherebbe altrimenti la scelta lessicale, un unicum nell’intera serie di documenti cretesi relativi a Teos, caratterizzati tutti dalla menzione delle istituzioni specifiche nel proprio incipit.
Un altro elemento peculiare dell’epistola di Kydonia è la sua struttura: la commistione delle tipologie documentarie di lettera e decreto, infatti, in questo caso raggiunge un livello tale che la prima non si limita a contenere un estratto del secondo – come avviene ad esempio in IC II 23 3 – ma vi si fonde al punto da arrivare all’omissione totale delle formule di sanzione e mozione del decreto (cf. Ceccarelli 2005, pp. 361-369). Tale scelta documentaria rende pertanto impossibile determinare chi sia preposto alla delibera a Kydonia: non sono infatti noti altri decreti della città oltre a questo, del quale si conservano solamente gli estratti relativi alla motivazione (ll. 3-16) e alla decisione presa (ll. 16-25).
Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: archon, ekklesia, kosmos, polis.