Cretan Institutional Inscriptions

IC I 23 1*

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216. Convenzione fra Phaistos, Matala, Polyrrhenia e Mileto

Tipologia documentaria: trattato

Supporto: stele

Datazione: 260-250 a.C. ca.

Provenienza: Mileto, Delphinion

Collocazione attuale: Pergamon Museum, Berlino (n. inv. 671)

Edd. Milet I.III 140C; IC I 23 1* ➚PHI; Staatsverträge III 482 III; Miletos 59; Gondicas 1988, n. 20; I.Polyr. pp. 49-50 n. 2.4.

Cf. Mikrogiannakis 1968; Brulé 1978, pp. 6-12; Garlan 1984, n. 12; HGIU 332; Giovannini 2007, C11.

vac. Φαιστίων.
τάδε συνέθεντο Φαίστιοι καὶ Μιλήσιοι κοσμιόν⟨των⟩ ⟨τῶν⟩ σὺν Μητιόχω̣[ι]
ἐμ Φαιστῶι, ἐμ Μιλήτωι δὲ στεφανηφόρου Δημητρίου· σῶμ[α]
ἐλεύθερον μὴ ὠνείσθω ὁ Μιλήσιος Φαίστιον μηδ’ ὁ Φαίστιος Μιλ[ή-]
5σιον, ἂμ μὴ κελομένου πρίαται· ἂν δὲ κε⟨λ⟩ομένου πρίαται, τᾶς ἰσων[ί-]
ας ἀπολυσάτω· ἂν δὲ μὴ κελομένου πρίαται, ἀπαγέσθω ὅ τε Φαίσ-
τιος ἐγ Μιλήτου καὶ ὁ Μιλήσιος ἐκ Φαιστοῦ· ἂν δέ τις δοῦλον πρία-
ται ὠνᾶι καὶ πράσει καὶ μὴ ἀνδραποδίξηται, ἀποδοὺς τὰν τιμὰν
ὁ ἐφαψάμενος, ὅσου ἐπρίατο, τῶι ἔχοντι, τὸ σῶμα ἀγαγέσθω. ἂν
10δέ τι ἀντιλέγωσιν περὶ ὁτινοσοῦν, κρίνειν ἐμ Μιλήτωι μὲν τοὺς
τοῦ ἐμπορίου ἐπιμελητὰς πένθ’ ἁμερᾶν, ἐμ Φαιστῶι δὲ τὸ δικασ-
τήριον τὸ πολιτικὸν πένθ’ ἁμερᾶν. τὰς δὲ πράξεις εἶναι ἐμ Μιλή-
τωι μὲν κατὰ τὸν νόμον τῶν τοῦ ἐμπορίου ἐπιμελετῶν. ἐμ Φαισ-
τῶι δὲ τοὺς κόσμους πράξαντας ἀποδοῦναι τρόπωι ὧι ἂμ βού-
15λωνται ἐν ἁμέραις δέκα ἀφ’ ἇς κα καταδικασθῆι. ἀναγράψαι δὲ τὰς
συνθήκας ἐμ Φαιστῶι μὲν εἰς τὸ πρυτανεῖον, ἐμ Μιλήτωι ⟨δὲ⟩ εἰς τὸ ἰερὸν τοῦ
Ἀπόλλωνος. κατὰ ταὐτὰ Ματάλιοι, Πολυρήνιοι.

La convenzione fra Mileto e Phaistos, iscritta sulla stessa stele degli accordi analoghi presi dalla prima con Knossos e Gortyna (IC I 8 6 e IC IV 161), è introdotta dalla titolatura Φαιστίων. Il documento si presenta come un trattato a tutti gli effetti, diversamente da IC I 8 6, di fatto un decreto, e IC IV 161, consistente nel solo oggetto della decisione: alla linea 2 si trova infatti l’espressione τάδε συνέθεντο, seguita dagli etnici collettivi delle due città contraenti. La doppia formula di datazione, alle linee 2-3, colloca la redazione del documento nell’anno in cui a Phaistos è cosmo eponimo Metiochos.

L’oggetto del trattato, analogo a quello delle convenzioni con Knossos e Gortyna, prevede il divieto per i cittadini delle due parti di acquistare come schiavi cittadini liberi (σῶμ[α] ἐλεύθερον) dell’altra città. Nel caso di dispute, il potere decisionale a Phaistos spetta al tribunale cittadino (δικαστήριον τὸ πολιτικόν), che deve pronunciarsi entro cinque giorni dall’emergere del problema (ll. 9-12). L’attuazione dei provvedimenti, invece, a Phaistos può avvenire nel modo che i cosmi preferiscono, purché entro dieci giorni dalla sentenza (ll. 12-15). La formula di esposizione, alle linee 15-16, prevede inoltre che gli accordi vengano iscritti a Phaistos nel pritaneo, mentre a Mileto nel santuario di Apollo.

L’ultima linea del documento, infine, prevede l’applicazione delle clausole del trattato anche a Matala e Polyrrhenia, che dovevano essere alleate di Phaistos. Tale ristretta alleanza, non documentata da alcuna altra fonte, non sembra tuttavia essere paragonabile ai sistemi di alleanze creati rispettivamente da Gortyna e Knossos (cf. Chaniotis, Verträge 78-79), ma pare piuttosto essere stata creata ad hoc per la determinazione delle tre città nell’opporsi a queste. Nonostante nell’iscrizione sia Phaistos a detenere il ruolo di guida dell’alleanza, le altre informazioni note sulla situazione politica dell’isola lasciano intendere che delle tre città quella leader sia Polyrrhenia, che a causa delle proprie mire espansionistiche nell’area occidentale di Creta è in freddi rapporti con le confinanti Kydonia e Phalasarna, entrambe appartenenti al gruppo di Knossos in IC I 8 6. Phaistos, ex sede del celebre palazzo minoico, nel III secolo a.C. sembra conservare ben poco del passato splendore, situazione che prelude all’irreversibile assorbimento della città da parte di Gortyna nel secolo seguente (cf. IC IV 165). Matala, il porto di Phaistos, all’epoca è invece un abitato pressoché irrilevante, che oltre al documento in questione ottiene una certa visibilità solamente nella lista dei theorodokoi delfici del secolo successivo (SEG 26.624, col. IV, l. 14).

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: dikasterion, doulos, eleutheros, kosmos, krino, polise, prytaneion, syntheka.