412. Legge di Dreros contro l’iterazione del cosmato
Tipologia documentaria: legge
Supporto: blocco
Scrittura: bustrofedica
Datazione: 650 a.C. ca.
Provenienza: Dreros, tempio di Apollo Delphinios
Collocazione attuale: Collezione archeologica di Neapoli (n. inv. 907-908)
Edd. Demargne – Van Effenterre 1937, pp. 333-348 n. 1; Guarducci 1939, pp. 20-23; Ehrenberg 1943; Kazanski 1983, n. 73; EG I, pp. 187-188 n. 4; LSAG, pp. 311-315, 413 n. 1a, tav. 59 n. 1a; Hainsworth 1972, n. 60; Koerner 1993, n. 90; Gallavotti 1977, pp. 130-135 (= SEG 27.620 ➚PHI ➚Poinikastas); Duhoux 1982, pp. 28-37 n. 1; Duhoux 1983, pp. 73-74; Bile 2; ML 2; Nomima I 81; Hölkeskamp 1994; Cortés Copete 1999, pp. 197-199; Forssman 2002; Mandalaki 2004, pp. 116-117; Seelentag 2009a; Veneciano 2010; Youni 2011, p. 286; Seelentag 2014a; Seelentag 2015, pp. 139-155, 250-251; Laws Dr1; Bile 2016, n. 2; De Rossi 2017 (= Axon 36 ➚Axon); Iscrizioni Greche 4.
Cf. Demargne 1938, p. 194; Jacoby 1944; Buck 1955, p. 116; Triantaphyllopoulos 1964; Tiré – Van Effenterre 1978, tav. XXIV; Gagarin 1986, pp. 81-86; Hansen 1986; Van Effenterre 1989a; Papakonstantinou 1996; Hölkeskamp 1999, pp. 87-95; HGIU 2; Marginesu 2006a.
1a: ὁ λοΐον Guarducci; ὄλοι ὄν Buck; ὃ λόϊον Gallavotti; ολοιον Laws.
La legge, formalmente redatta nella forma di decreto, è introdotta da una formula di sanzione che indica la polis di Dreros come responsabile della deliberazione (come avviene anche in Bile 4 e forse SEG 23.530). L’espressione θιὸς ὁ λοΐον, che sulla pietra è inserita fra le linee 1 e 2, costituisce molto probabilmente un’aggiunta successiva dell’invocazione benaugurale che avrebbe dovuto trovarsi all’inizio del documento, equivalente al più diffuso θεὸς ἀγαθός (cf. Genevrois 2017, pp. 222-224).
L’oggetto della decisione, alle linee 1-3, vieta l’iterazione del cosmato nei dieci anni successivi alla detenzione della carica e prevede le pene che devono essere applicate ai contravventori, consistenti nell’imposizione di una multa, nell’interdizione dai ruoli pubblici (cf. Genevrois 2017, pp. 356-362, Ehrenberg 1943) o nella revoca dei diritti (cf. Laws, p. 202, cf. Arist. fr. var. 592) e nell’annullamento di quanto svolto in qualità di cosmi (cf. Genevrois 2017, pp. 228-229). Il divieto, che è simile per natura a quello documentato a Gortyna da IC IV 14 G-P, nel quale è proibita l’iterazione del cosmato in un intervallo di tempo di tre anni (oltre che della carica di gnomon in dieci anni e di quella di xenios in cinque anni; cf. Link 2003), è verosimile che interessi non soltanto coloro che ricoprono effettivamente la carica più volte ma anche gli ex magistrati che svolgono le funzioni proprie di un cosmo pur non essendolo, in particolare emettendo giudizi.
L’ultima linea del documento, di notevole importanza, ricorda un giuramento prestato verosimilmente al momento dell’iscrizione del testo dal cosmo, dai δάμιοι e dai venti della polis. La carica di cosmo, che trova in questa iscrizione la sua più antica attestazione, è verosimile che fosse rivestita da un singolo magistrato – come suggerisce l’impiego al singolare del termine κόσμος alla linea 4 – anziché da un collegio, documentato a Dreros solamente in epoca ellenistica (sull’improbabilità del valore collettivo del termine cf. Laws, p. 206). I damioi, non attestati altrove, su base etimologica parrebbero in qualche modo connessi al damos, di cui potrebbero essere forse i membri o dei rappresentanti. I venti della polis, invece, anch’essi attestati in quest’unica iscrizione, non sembrano costituire uno specifico collegio ben definito bensì un insieme di venti cittadini scelti fra i membri della polis come suoi rappresentanti in occasione del giuramento; un’operazione analoga, peraltro, è attestata in età arcaica a Datala, dove viene ricordata una solenne promessa prestata da cinque individui di ogni tribù scelti come rappresentanti della polis (SEG 27.631, ἐσπένσαμες πόλις ... ἀπὸ πυλᾶν πέντε ἀπ’ ἐκάστας).
Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: andano, damios, hoi ikati hoi tas polios, kosmos, polis.