255. Leggi di Gortyna
Tipologia documentaria: quattro leggi
Supporto: blocco
Scrittura: bustrofedica
Datazione: 500-450 a.C.
Provenienza: Gortyna, ‘Muro settentrionale’ dell’agora
Collocazione attuale: Odeion di Gortyna
Edd. Comparetti 1888b, pp. 635-644; Comparetti 1893, pp. 293-306 n. 154; IJur. 19D; SGDI 5000; Kohler – Ziebarth 1912, pp. 38-39 n. 8; Syll.3 1183 (Bb); IC IV 43 ➚PHI; Cataudella 1976 (Ba); Koerner 1993, nn. 131 (A), 132 (Ba), 133 (Bb); Nomima I 47 (Ba), II 70; Davies 1996, pp. 50-53; Marginesu 2005, n. 7 (B); Gagarin 2008, pp. 258-259 n. 6; Seelentag 2015, p. 263 (Ba); Youni 2011, p. 271 (Ab, Ba); Laws G43; Bile 2016, n. 22.
Cf. Koerner 1987; Perlman 1996; Arnaoutoglou 1998, n. 54; Perlman 2002; Bile 2003.
a
ίκος ἐνεκ[υρ-]
[άκ]σανς μὴ κ-
αρπόσετ̣[αι, τ-]
5ὰς τιμὰνς το͂-
ν ἐνεκύρον κ-
αταστασεῖ ἆι
ϝεκάστο ἔγρ-
ατται.
10ϝε[κ]ασσ̣[- - -]
δόλαν ἀδίκος
ἐνεκυράκσει
ἢ ἐδύσει ἢ ἀπ[ολ-]
5ύσεται, ἐκς ἠμ-
ίνας καταστα-
σεῖ ἒ ἆι το͂ι ἐλ-
ευθέροι ἔγρα-
τται, τὰ δὲ τρί-
10τρα τᾶ[ς] ϝήμα-
ς καὶ τᾶς ἀνπιδή-
μας ἆιπερ [τ]ο͂ι ἐ[λευθέροι].
a
τὰν ἐμ Πάλαι πυταλιὰν ἔ{ε}-
δοκαν ἀ πόλις πυτεῦσαι. α-
ἴ τις ταύταν πρίαιτο ἢ κα-
5ταθε[ῖ]το, μὴ κατέκεθαι το͂-
ι πριαμένοι τὰ[ν ὀ]νὰν μ̣η̣δ-
ὲ [τὰ]ν κα[τά]θεσιν· μηδ’ ἐνεκ-
υράδδεν αἰ μὴ ἐπι[μ]ετρ[ῆι] τὰ-
ν ἐπικαρπίαν. vac.
10[- - -]ΤΟ[ . ].
ΤΟΣΚΡΗΙΟΣ[- - -]
Il blocco conserva nella loro interezza quattro leggi, relative rispettivamente all’uso di aie impiegate come garanzia (Aa), al maltrattamento di schiavi impiegati come garanzia (Ab), alla gestione di terreni pubblici (Ba) e all’uso dell’acqua fluviale (Bb); le linee Aa 10 e Ba 10-11 sembrano appartenere ad un testo differente iscritto precedentemente sul blocco.
La legge Ab, analogamente a quanto avviene in IC IV 41, mostra un trattamento giuridico particolare per gli schiavi e le schiave impiegati come oggetto di una garanzia: nell’eventualità di un loro maltrattamento, infatti, il colpevole è tenuto a pagare una multa dello stesso valore che se il torto fosse stato fatto ai danni di un individuo libero, al quale i douloi sono dunque equiparati ai fini dell’ammenda.
La legge Ba, invece, documenta una cessione di terreni pubblici situati nelle località di Keskora e Pala da parte della polis di Gortyna affinché siano coltivati (cf. le assegnazioni di terreni pubblici di Kydonia IC II 10 1); nel testo, tuttavia, non è specificato a chi siano stati assegnate le terre in questione.
La legge Bb, infine, nel regolamentare la possibilità di utilizzo da parte dei privati dell’acqua del fiume che scorre a Gortyna per irrigare i propri terreni, offre una significativa testimonianza di impiego del termine agora in senso spaziale: il documento afferma infatti che parte dell’acqua può essere deviata ai fini dell’irrigazione, a patto che la portata del fiume non si riduca ad un livello inferiore rispetto a quello che ha all’altezza del ponte nei pressi dell’agora.
Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agora, doulos, eleutheros, polis.